(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta
                     n. 20 del 16 novembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il valore convenzionale di cui all'art. 3, quarto comma, della
legge regionale 28  dicembre  1984,  n.  83,  e'  aumentato  da  lire
novantamila a lire centocinquemila.