(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 20 del 16 novembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il valore convenzionale di cui all'art. 3, quarto comma, della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, e' aumentato da lire novantamila a lire centocinquemila.